In relazione alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale scolastico, come per i precedenti anni scolastici, si ricorda il termine del 15 marzo – di ciascun anno – stabilito in via permanente dall’O.M. 13.02.1998 n° 55 sia per la presentazione delle domande di nuovo Part-Time sia per l’eventuale rientro a tempo pieno. Si ripropongono alcune indicazioni già fornite nei decorsi anni scolastici.
- Ai singoli istituti scolastici compete la verifica dell’esattezza dei dati indicati dai docenti nelle domande presentate;
- il contratto di part-time è di durata minima biennale e, in assenza di diversa comunicazione da parte dell’interessato, si intende automaticamente prorogato di anno in anno. Scaduto il primo biennio, non è pertanto richiesta la presentazione di nuova istanza per la prosecuzione del rapporto di lavoro in regime di part-time;
- gli originali delle istanze prodotte dai docenti saranno trattenuti dalle istituzioni scolastiche per la successiva predisposizione del contratto individuale di lavoro a tempo parziale, che potrà avvenire solo dopo la pubblicazione da parte dello scrivente Ufficio dell’elenco del personale ammesso al regime di lavoro part-time. Una copia delle domande presentate dovrà essere trasmessa a quest’Ufficio (con le modalità appresso indicate) che provvederà alla acquisizione al SIDI delle nuove trasformazioni del rapporto di lavoro.
- Per il personale che rientra a tempo pieno, lo scrivente Ufficio effettuerà la chiusura del contratto al SIDI, mentre le istituzioni scolastiche cureranno la predisposizione del provvedimento cartaceo di reintegro;
- per il personale che chieda di rientrare a tempo pieno dopo solo un anno di rapporto di lavoro in regime di part-time, tutto il procedimento amministrativo è di competenza di questo U.S.T., di conseguenza le eventuali istanze dovranno essere trasmesse in originale allo scrivente; resta a cura delle istituzioni scolastiche la predisposizione del provvedimento cartaceo di reintegro;
- il personale – già in regime di part-time – che intende modificare l’orario di servizio per esigenze personali, dovrà presentare richiesta entro il termine previsto del 15 marzo. La relativa istanza dovrà essere inviata in copia anche allo scrivente Ufficio, che provvederà, in caso di accoglimento della domanda, ad aggiornare a SIDI la posizione già acquisita al momento di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Analogamente alle modalità di rientro dal part time, le istituzioni scolastiche cureranno la predisposizione del provvedimento cartaceo dopo le determinazioni dello scrivente ufficio; - per i docenti che non decidono volontariamente di variare il proprio orario di servizio, ma la cui modifica dovesse essere necessaria per garantire l’unicità dell’insegnamento – in seguito alla definizione del numero effettivo di classi autorizzate in sede di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto – il numero di ore di servizio sarà concordato dal Dirigente Scolastico e dal docente e comunicato allo scrivente Ufficio in tempo utile per le operazioni di
mobilità in organico di fatto (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) e per le nomine a tempo determinato di competenza dell’U.S.T. che curerà l’aggiornamento del contratto a SIDI, mentre le istituzioni scolastiche disporranno il provvedimento cartaceo.
Entro la data del 1 aprile 2019 tutte le domande presentate entro i termini (a tale scopo farà fede la data di acquisizione al protocollo delle scuole, che dovrà risultare indicata sulla domanda in parola), dovranno essere trasmesse in copia a questo U.S.T. che pubblicherà gli elenchi del personale avente diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e del personale reintegrato a tempo pieno prima dell’inizio delle operazioni di determinazione dell’organico di fatto 2019/2020.
Successivamente sarà cura delle SS.LL. provvedere, come già detto, alla predisposizione dei nuovi contratti e alla eventuale modifica di quelli variati e all’inoltro alla Ragioneria Territoriale dello Stato e alla Direzione provinciale del Tesoro, al fine di consentire un tempestivo adeguamento dello stipendio.
Copia degli elenchi pubblicati sarà inviata, a cura dello scrivente, alla Ragioneria Territoriale dello Stato in attesa della stipula e del successivo inoltro dei contratti e dei provvedimenti di reintegro da parte delle istituzioni scolastiche.
Si ricorda che il personale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dall’a.s. 2019/2020 e che presenta anche domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico, qualora ottenga il trasferimento, dovrà confermare o revocare la domanda di part-time entro 5 giorni dalla pubblicazione dei movimenti stessi. In mancanza di comunicazione la richiesta di part time si intende confermata.
Si evidenzia che il Part-Time di cui alla presente nota non riguarda l’ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico;
disciplinato dal decreto del Ministero della funzione Pubblica n° 331 del 29.07.1997 .
Si richiamano, ad ogni buon fine, le disposizioni contenute nell’O.M. 446/97 e le modifiche introdotte in materia di part-time dall’art. 73 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Allegata alla presente nota, che Le SS.LL. porteranno a conoscenza del proprio personale, si invia il modello di domanda di trasformazione o modifica del rapporto di lavoro.